Qual'è secondo voi l'attività prevalente per una guida escursionistica ambientale...?....beh ve lo dico io...!!!...è la conduzione, cioè condurre accompagnando delle persone da un punto A ad un punto B. Ne siete convinti...?...spero di si... e aggiungo...
lo sapevate che ci sono delle responsabilità nel fare i "conduttori"...(tanto più se si fanno pagare per quella "conduzione")....?
SCOPRIREMO INSIEME IL PERCHE'...!!!!...intanto seguitemi che vi "conduco" nel mio ragionamento....
Iniziamo col dipanare la matassa su le diverse tipologie di Guida e di Accompagnatore in relazione alla legislazione vigente e al quadro giuridico normativo che disciplina e appropria le distinte responsabilità a queste figure "accompagnatorie".
Naturalmente dobbiamo, nel fare chiarezza, dire che il quadro giurisprudenziale che ricaviamo da processi e sentenze si è molto evoluto scardinando vizi e principi che oramai appartengono alla fase primitiva di queste professioni.
Uso il termine professioni perché deve essere chiaro che una Guida Escursionistica Ambientale o un Accompagnatore di Media Montagna (e alcune altre "innovative" figure legate alle attività outdoor, per esempio l'accompagnatore ciclo turistico...etc..) sono figure che agiscono in autorizzazione e in forza di un riconoscimento professionale (cioè una autorizzazione a svolgere quella determinata professione) rilasciato da "enti pubblici" (solitamente le regioni) dopo un iter formativo (anche presso enti formativi accreditati) con verifica finale e a volte con verifica attitudinale iniziale.
Ma andiamo avanti sottolineando che tutto quello che leggerete in questo mio articolo si inquadra in un contesto nazionale privo di politiche nazionali organiche ed unitarie in materia di turismo il che essendo l'Italia un paese che di turismo potrebbe "campare", suona vagamente inquietante.
Per iniziare con la nostra analisi possiamo altresì prendere atto che l'impianto giurisprudenziale nostro (penale e civile) considera che la colpa sussiste non solo quando violo una norma di legge (e in tal modo provoco involontariamente un danno) ma anche quando agisco senza rispettare le regole generiche della diligenza, prudenza o perizia, oppure quando violo delle disposizioni sancite nel mio codice deontologico o in un prontuario ufficiale di procedure.
Molto importante è comprendere che la Guida risponde dei danni che provoca agli accompagnati, sempre a titolo contrattuale, perché ha concluso con loro un contratto di prestazione d'opera professionale (art. 2230 C.Civile) anche se non esiste un documento scritto, perché i contratti si concludono anche oralmente o "per fatti concludenti", cioè con il comportamento.
In sostanza possiamo dire che il diritto penale ed il diritto civile sono due mondi paralleli e lo stesso comportamento può essere rilevante sia per il diritto civile che per quello penale, cioè può provocare l'applicazione di una pena da parte dello Stato ed obbligare a risarcire il danno.
L'ACCOMPAGNAMENTO
Tutti noi siamo convinti di sapere cosa significa accompagnare qualcuno in qualche luogo. In particolare, siamo orientati a ritenere che il termine accompagnare abbia un significato univoco e certo. Ma le cose non stanno proprio così.
Accompagnare non presuppone, in sé, alcuna assunzione di responsabilità. Se accompagno un amico a prendere un caffè, non mi assumo alcuna responsabilità specifica verso di lui: ben diverso il caso in cui la madre del mio migliore amico mi affidi il figlio di sei anni perché io lo accompagni in piscina e lui venga investito da una macchina, dopo che lo abbia abbandonato in mezzo a una strada per correre a una riunione di cui mi ero dimenticato. Dunque, il punto centrale è il concetto di affidamento e la responsabilità che ne deriva al saldo che sia minorenne o meno.
Ma allora chi è colui che "accompagna"...?...
Vediamo cosa ci dice un giurista di fama come Giovanni Torti che anche in funzione della sua carica di Presidente del Club Alpino Italiano si occupò di "porre ordine" e che da "massima autorità" di quel sodalizio scrisse e si spese molto su queste tematiche, fornendo, peraltro, un'analisi il cui riferimento era quello dei soci di un Club...appunto il CAI...e non nell'ambito dell'esercizio di una professione. Ma tutto ciò ci può servire lo stesso nel farci chiarezza e dunque tra i vari suoi scritti prendiamo questo: "l'accompagnamento inteso come l'attività umana con la quale un soggetto (accompagnatore) professionalmente o per spirito associazionistico o per amicizia o cortesia, si unisce ad una o più persone (accompagnati) accettando, espressamente o tacitamente, di offrire loro collaborazione e protezione, in misura rispondente a capacità e conoscenze, certificate o di livello medio, al fine di consentire o favorire lo svolgimento dell'escursionismo o dell'alpinismo, a piedi o con gli sci; investendosi l'accompagnatore di un potere direttivo cui corrisponda la conseguente subordinazione di chi viene accompagnato: così limitando l'assunzione, da parte degli accompagnati, del rischio che vi è connesso, in misura rapportata al livello di affidamento che si determina in ragione del grado di qualificazione dell'accompagnatore e delle capacità dell'accompagnato, con l'effetto di determinare il sorgere di una proporzionale responsabilità ove ne sussistano le condizioni previste dall'ordinamento".
Ecco sorgere da tutto ciò "una proporzionale responsabilità"....
Possiamo semplificare facendoci una semplice domanda: ma queste persone sarebbero venute fin qua senza di me...? (naturalmente nel nostro caso la domanda è riferita ad una situazione di tipo escursionistico)...se la risposta è NO (come generalmente ci accade), i nostri compagni sono degli accompagnati e la nostra responsabilità morale è assoluta mentre quella legale dipende dal ruolo (non solo formale) che ricopriamo nel gruppo. Al fine di contestualizzare quanto sopra è importante evidenziare come l'accompagnatore professionista deve sempre essere preparato in rapporto all'attività che sta svolgendo e al cliente che sta accompagnando. Nel momento in cui accetta l'incarico e conclude il contratto di accompagnamento, la Guida assume su di sé ogni responsabilità e in pratica garantisce la fattibilità dell'attività con la massima sicurezza possibile. La Guida non potrà mai giustificarsi sostenendo che non era molto preparato o qualificato per quella attività. E' in pratica ciò che succede per tutti i professionisti, quindi, ad esempio, per avvocati, notai, medici, e poco importa, in questa circostanza, che la nostra professione sia o meno riconosciuta a livello statale o regionale.
Attenzione perché adesso andiamo a toccare un punto dolente...
....amici cosa ne dite se ci vediamo Domenica per andare a fare l'escursione di....!!! (classica situazione dei gruppi WApp)… e dunque cosa succede in casi come questo in merito alle responsabilità fin qui citate...?...ebbene amici dei gruppi Whats App della gita escursionistica della Domenica, ho da darvi una spiacevole notizia e cioè che la gratuità della prestazione non elimina né attutisce il concetto di responsabilità: l'accompagnamento può essere infatti reso per spirito associazionistico o per amicizia o cortesia. Cari amici della gita domenicale sappiate che dal momento che voi vi assumete l'incarico di promuovere ovvero di organizzare un'escursione con X o Y voi vi mettete automaticamente nella posizione di prendere in carico X e Y come persone accompagnate e dunque voi vi elevate al ruolo degli accompagnatori con tutto ciò che significa e di cui abbiamo parlato finora.
Altro elemento: quando noi parliamo o sentiamo parlare di "professionale" sappiate che il riferimento non è diretto alle capacità di quello o quell'altra guida "professionale", in sostanza non specifica queste o quelle abilità ma solo ed unicamente che tra la guida ed X si è instaurato un rapporto dietro compenso...money e solo money. In entrambi i casi: quello "professionale" o quello associazionistico o ancor meglio quello degli amici di WAPP, si applica l'articolo 2050 del C. Civile, in sostanza chi causa un danno nell'ambito di una attività pericolosa è tenuto al risarcimento "se non prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare un danno" anche se stava svolgendo la sua attività a titolo gratuito, in seno ad una associazione. Nel 2012 una storica sezione del CAI di Milano venne condannata dalla Corte di Cassazione a risarcire un allievo infortunato durante un'uscita in ferrata, ribadendo in maniera esaustiva la responsabilità nell'accompagnamento molto presente nella testa dei giudici ma molto poco nella testa dei molti accompagnatori volontari. Altresì, in secondo luogo, in alcune professioni, ad esempio quella della Guida Alpina, il riconoscimento professionale comporta l'iscrizione ad un "albo" e genera un'esclusività, vale a dire, che senza abilitazione, non ci si potrebbe far pagare per quel tipo di prestazione, qui, nella fattispecie, escursioni o salite alpinistiche o sci – alpinistiche.
Ma chi sono questi accompagnatori "qualificati"...?
Sono le Guide Alpine, gli Accompagnatori di Media Montagna e le Guide Ambientali Escursionistiche e come accennavo anche altre figure innovative che operano in qualità di professionisti delle attività otdoor.
Le guide alpine sono la professione più "antica", regolamentata la prima volta nel 1926 nell'ambito dei cosi detti "mestieri girovaghi". Formate attraverso un tirocinio lungo e selezioni tecniche particolarmente impegnative incentrate sulle capacità alpinistiche, non hanno limitazioni di esercizio: vale a dire che possono accompagnare escursionisti o alpinisti in qualunque paese del mondo, su qualsiasi terreno, con qualunque tecnica di progressione alpinistica, su qualunque grado di difficoltà. Non è richiesta loro alcuna particolare competenza di tipo scientifico o didattico dal momento che sono figure professionali di carattere tecnico – sportivo, anche se nulla vieta che si occupino, se lo desiderano, di didattica ambientale o di semplice escursionismo. Per inciso, dopo che il mercato ha fortemente ridimensionato la richiesta di alpinismo che caratterizzò gli anni '80, didattica ed escursionismo (magari extraeuropeo) rappresentano sempre più spesso la sola possibilità di mettere insieme il pranzo con la cena per questi professionisti che si sono preparati per fare tutt'altro e, di fatto, stiamo assistendo oggi ad un arricchimento in senso comunicazionale e culturale della figura, ben percepibile da chi, come me, ha conosciuto, qualche professionista formatosi negli anni '60. La legge 6/1989 all'art. 21 , istituiva, per le Regioni, la possibilità (non l'obbligo) di formare e abilitare Accompagnatori di Media Montagna istituendo così una figura-ponte, con caratteristiche meno marcatamente sportive e più di divulgazione ambientale, e gli era espressamente vietato esercitare al di fuori della Regione di appartenenza, come pure esercitare su neve, zone rocciose, ghiacciai oltre che, naturalmente, su terreno propriamente alpinistico. Alcune Regioni italiane istituirono la figura di AMM, ma non sempre attenendosi in modo serrato ai dettami della legge istitutiva dello Stato. In quella fase (per gli AMM oggi molte cose sono cambiate ) la figura di AMM aveva un impianto regolamentatorio di carattere alpicentrico a differenza delle Guide escursionistiche ambientali che (sopratutto allora) lavoravano prevalentemente in collina, in scogliera, in ambienti fluviali. Inoltre molti non accettavano la limitazione dei terreni innevati (oggi tale limitazione per gli AMM non esiste più) imposta agli AMM per evidenti ragioni di ordine protezionistico; il terreno innevato, infatti, è alpinistico (e richiede l'uso di attrezzature alpinistiche) solo se ricorrono, insieme, particolari situazioni geomorfologiche e climatiche. Nascevano così le Guide Ambientali escursionistiche.
Accompagnatori volontari qualificati
Sono, come dice il termine, accompagnatori la cui qualifica è stata certificata, che svolgono la loro opera a titolo volontario, cioè non esigendo denaro per le loro prestazioni, rese, per spirito associazionistico, come servizio ai soci dell'associazione di appartenenza. Proprio nella gratuità della prestazione "il legislatore ha colto l'elemento essenziale del concetto di accompagnamento non professionale". Prestazioni rivolte a non soci sono strettamente regolamentate dagli statuti e consentite solo a fini promozionali, dato che inevitabilmente si configurerebbero come concorrenza indebita ad altri soggetti (Guide Alpine, Maestri di sci, AMM, Guide Escursionistiche ambientali e accompagnatori turistici). Restringendo la nostra trattazione al solo accompagnamento escursionistico, si evidenziano immediatamente alcune figure di riferimento, quali, ad esempio, gli Accompagnatori di escursionismo del CAI e gli accompagnatori nazionali di escursionismo della FIE, fra le prime associazioni a creare una qualifica in tal senso. Ora vorrei chiarire come non esista una sola riga, in civilistica, che imponga alle associazioni la conduzione da parte di Accompagnatori qualificati; i soci possono essere accompagnati da altri soci, o da Accompagnatori professionisti ingaggiati dall'associazione. Allora perché, in modo quasi sincronico, grandi associazioni, senza averne nessun obbligo, si sono inventate un sistema di qualifiche?. Puro desiderio di attaccare una patacca alla giacca a vento?. No certamente. Per sapere cosa è accaduto, dovete fare un passo indietro nel tempo immaginando che parecchi anni fa la gente non girava con l'avvocato; vale a dire che sembrava piuttosto naturale, in ambito associativo, mantenere i rapporti, salvo casi gravissimi, nell'ambito di una certa amichevolezza. In altrre parole ancora a nessuno veniva in mente di nominare un avvocato contro il direttore di gita per essersi storto una caviglia. Ma l'Italia nel tempo è diventata il paese degli avvocati e del contenzioso tra cittadini, siamo tra quelli che ne hanno di più in Europa e nel mondo. Al di là di questa degradazione morale collettiva qualche anno fa Alessandro Gogna, portavoce dell'osservatorio della Libertà in Montagna scriveva un'appassionata e intelligente lettera al magistrato Raffaele Guariniello, che si occupava di un caso di seppellimento da valanga. " Un vizio della società moderna (scrisse Gogna) è la ricerca "obbligatoria" di un responsabile per ogni cosa che accade". Oggi in seno a tutte quelle associazioni che organizzano attività outdoor esistono dei corsi per preparare degli "esperti" ovvero dei soci deputati ad accompagnare altri soci. Sono previsti dei piani formativi strutturati che prevedono prove, esami e istruttori che "addestrano" futuri accompagnatori o altri istruttori, insomma un teatrino di formatori che formano altri formatori che formano altri soci e così via. Tutto ciò naturalmente avviene in seno alle varie associazioni senza che nessun organo esterno o superiori certifichi alcun chè di questi processi formativi e figure da essi prodotte. Dunque il sospetto è che tutto ciò risponda a esigenze di natura cautelativa. Ma pare evidente che più che per un processo legato alla condivisione dei ruoli ovvero alla qualità e scendendo con i piedi per terra andando al di là delle dichiarazioni di intenti delle singole associazioni (tutti i nostri accompagnatori volontari qualificati sono bravissimi) e della giurisprudenza (i professionisti sono più bravi di tutti), laddove esiste una selezione e degli standard di riferimento a livello nazionale o interregionale è lecito aspettarsi delle capacità più o meno in linea con quelle delle corrispondenti figure professionali, mentre laddove la formazione avviene a livello locale, il panorama si presenta quanto meno variegato e per esperienza personale vi posso dire anche di bassissimo livello. Assai più delicato, invece, da parte del cliente, comprendere quando si trova di fronte ad una vera associazione e quando ad una "pro Ego" cioè ad una associazione di comodo messa in piedi specificatamanete per fare il lavoro delle guide escursionistiche ambientali senza pagare le tasse. Si tratta di associazioni di varia natura (sportive, deliettantistiche, per lo più, ma anche di promozione sociale, o semplici associazioni culturali) che propongono escursioni alla clientela, associandola sul posto. Composte in genere da due o tre "Guide", queste associazioni percepiscono denaro dai clienti – soci, senza, mai invitarli, al esempio, ad una assemblea per il rinovo delle cariche, senza consentire loro di artecipare in alcun modo alla vita associativa e, inutile dire, senza spiegare loro in alcun modo che si stanno approfittando della loro buona fede. In tal modo possono incamerare cifre non indifferenti con cui arrotondare lo stipendio, in genere da lavoro dipendente, attraverso la pratica dei finti rimborsi spese per missione o con altri artifici contabili. Nessuno di questi artefici reggerebbe ad una ispezione delle Agenzie delle Entrate, o della Guardia di Finanza che, peraltro non si occupa di questo fenomeno elusivo data la marginalità economica che riveste. Il cliente di questi italianissimi furbastri, che creano un grave danno economico ai professionisti e un danno di immagine ai veri volontari, oltre che a contribuire, piu o meno involontariamente, a fenomeni di evasione fiscale e contributiva corre il rischio consistente di vedersi negare qualsiasi risarcimento degno di questo nome in caso di sinistro derivante dalla cattiva conduzione di quella che lui ritiene essere una "Guida".
Accompagnatori professionali non qualificati
Speravamo alcuni anni fa che fossero una razza in via di estinzione, ma all'inerzia del mondo politico non sembra esservi limite.
Regioni importantissime non hanno trovato, come abbiamo visto, a suo tempo la voglia di legiferare in materia di Guide Escursionistiche Ambientali e lo Stato, pur impedendo oggi alle regioni che lo volessero di istituire la figura, non fa nulla per normare a livello nazionale il comparto, forse – temiamo – ritenendola ormai compiutamente normato con la L.4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate). Al momento attuale possiamo definire accompagnatori professionali non qualificati, solo, a conti fatti, coloro che svolgono funzione di Guida Escursionistica Ambientale a pagamento, in Regioni che non hanno ancora legiferato in proposito, senza inoltre aver mai fatto un corso di formazione presso un ente accreditato, che abbia potuto rilasciare loro una certificazione di competenze valide ai sensi di legge, né essere assoggettati a quelle forme di controllo (a volte veramente minimali) a cui le associazioni di categoria condizionano l'iscrizione. Se non aprono una associazione di comodo, come spesso suggerisce loro il proprio commercialista, aprono una P.IVA e cominciano a operare, magnificamente protetti dalla nebbia disinformativa che circonda la nostra professione. L'apertura di una P.IVA (dico che so fare e faccio), infatti, non è in alcun modo assimilabile ad un'attestazione di competenze (solo un ente formativo dice che so fare) e questo dato è ben percepibile dai più: certamente è (e sarà ancora a lungo) perfettamente percepito da un Ente pubblico nel momento in cui, ad esempio, bandisca dei finanziamenti per realizzare attività di educazione ambientale oppure da una scuola nel momento in cui cerchi un accompagnatore per un escursione in un parco. Personalmente collaboro con vari Enti parco e per accedere a forme di collaborazione con loro ho dovuto dimostrare (oltre ad altri requisiti) di avere la certificazione formativa di un ente formatore accreditato (nel mio caso dalla Regione Piemonte).
Accompagnatori volontari non qualificati
Come i loro colleghi qualificati, svolgono sempre più raramente la propria attività all'interno di un'associazione, per spirito associazionistico, come servizio cioè agli altri soci, in modo assolutamente gratuito. A seconda del tipo di associazione, ricevono comunque una sorta di legittimazione ad operare dai responsabili dell'associazione di cui fanno parte: sono i direttori di escursione non qualificati del CAI e della FIE o delle molte associazioni locali che, piu o meno occasionalmente o statutariamente, si occupano di escursionismo. Tuttavia, in questa categoria ricade (in genere senza saperlo) anche chi, presupponendo di possedere una certa esperienza, si offra per "amicizia e cortesia" di accompagnare un'altro in montagna (la propria ragazza, un gruppetto di amici) esperienza certo molto più comune di quanto non si pensi. Sempre il Torti nei suoi scritti ci ricorda: "...non è lecito contare, da parte degli accompagnati, su una significativa riduzione dei rischi connessi alla pratica escursionistica. Tuttavia il punto di vista del soggetto, e del suo ambiente di provenienza, viene spesso sempre più in considerazione: se, difatti, si può provare che una persona ha affrontato un determinato itinerario solo perché si fidava nell'assistenza (non qualificata né certificata) di un amico ritenuto da lui e dai suoi conoscenti, più esperto, comincia a scattare, (legittimamente) una presunzione di affidamento che non mancherà di comportare delle conseguenze durante un eventuale dibattimento come già più volte, negli ultimi anni, accaduto".
L'AFFIDAMENTO
Come si sarà a questo punto intuito, non è l'accompagnarsi in sé a generare un rapporto di dipendenza-responsabilità tra accompagnatore e accompagnato, quanto invece il concetto di affidamento. Il concetto di affidamento fa necessariamente perno sull' affidamento. Il concetto di affidamento fa necessariamente perno sul concetto di "affidabilità": al crescere del livello di affidabilità dell'accompagnatore, decresce il livello di rischio accettato ed aumenta quello del dovere di protezione; al decrescere del livello di affidabilità dell'accompagnatore aumenta il livello del rischio accettato e decresce quello del dovere di protezione".
Cerchiamo anche qui di ricordare (semmai ci fosse possibile dimenticarlo) che viviamo in una società mercantile, dove il denaro è la misura di tutte le cose: ne consegue che, se per affrontare un'uscita io pago una Guida, è chiaro che ho deciso di affrontare il minimo del rischio e voglio poter contare in ogni momento su una figura molto competente e contrattualmente deputata ad assistermi e proteggermi: se mi affido ad un accompagnatore volontario qualificato intendo limitare il rischio, ma in misura minore. Se, viceversa, decido di fare quella salita o quell'escursione con un mio pari (che sia però "pari" davvero) ho evidentemente deciso di assumermi in toto ogni rischio connesso. E questi sono i fondamentali elementi di cui si tiene conto in giudizio per valutare i livelli di responsabilità reciproca delle persone coinvolte in un incidente, prima e al di là delle eventuali responsabilità della Guida nel sinistro. Da quanto brevemente accennato in questo scritto, dovrebbe emergere in modo chiaro il fatto che l'acquisizione di una qualifica professionale in ambito di accompagnamento comporta, per la nostra giurisprudenza, l'implicita ma chiarissima assunzione del massimo grado di responsabilità verso coloro che accompagniamo. E il discorso, almeno per noi guide, non fa una grinza: ma proviamo a domandarci, ad esempio, se i tanti accompagnatori volontari non qualificati (tutte degnissime persone) cui centinaia di migliaia di genitori affidano i propri ragazzi perché siano accompagnati in mezzo alla natura, si pongano il dovere morale di avvertire le famiglie che loro, per l'appunto, non sono in alcun modo qualificati a farlo e che (in buona sostanza) i ragazzi camminano con loro a proprio rischio e pericolo. Sempre il Torti rammenta che "il Capo Scout è certamente un accompagnatore volontario ma, in assenza di uno specifico iter di formazione tecnica, riveste si una qualifica che ne sottende le precedenti esperienze e una comprovata formazione rispetto al ruolo che, proprio per questo gli viene attribuito dall'Associazione, ma non può dirsi accompagnatore qualificato. Il che dovrebbe, almeno a livello teorico, determinare una minore aspettativa di protezione sia da parte dei ragazzi e delle loro famiglie sia da parte dell'ordinamento". A questo proposito, oramai solo i diretti interessati e il ristretto pubblico degli addetti ai lavori lo ricorda, ma il 17 Luglio 1991, nel tratto tra il Rifugio Brentei e del Rifugio Casinei, sul gruppo del Brenta una comitiva di giovanissimi gitanti al seguito di un sacerdote veniva sorpresa da una grandinata di eccezionale violenza. Senza alcuna possibilità di ripararsi, coi più piccoli che piangevano per il dolore, il gruppo tentò di trovare rifugio dalla tempesta in una grotta, sotto una parete rocciosa, non riuscendo tuttavia a raggiungerla a causa della grandinata, che aveva reso impercorribile il breve ma inclinato nevaio (ordinariamente ben tracciato) che si frapponeva tra loro e il riparo. A questo punto, il gruppo tentò di ripararsi in un anfratto sottostante un colatoio, per venire poco dopo investito da una massa di grandine mista a ghiaia. L'inchiesta stabilì che il tutto, dall'inizio della grandinata alla tragedia, era durato meno di un minuto. Sette ragazzi perdevano la vita e solo la tempestività dell'elisocorso, partito con condizioni assolutamente proibitive e la generosità dei soccorritori, alcuni dei quali si trovarono a dover scavare a mani nude nella massa ghiacciata, riuscirono a impedire la morte di altri partecipanti, estraendoli ancora vivi dalla massa valangosa. Il disposto della sentenza, raccapricciante per l'uomo della strada, mandò assolto l'accompagnatore, riconoscendo il fatto che, per la sua preparazione, non poteva essere in grado né di prevenire l'incidente, né di proteggere in alcun modo i suoi accompagnati.
Ora che abbiamo ragionato sull'argomento, sappiamo che la domanda che sorge a tutti spontanea "ma allora che ce l'ha portati a fare?" è malposta. Alla luce di quanto abbiamo fin qui affermato, capirete ormai da soli che l'affidamento c'era, l'affidabilità no, dunque è venuta meno la responsabilità. Non fa una piega. Immaginate però se l'incidente che vi ho raccontato, nella sua esattta dinamica, fosse occorso a un professionista... Sostanzialmente noi guide escursionistiche ambientali i soli danni che possiamo causare sono di natura colposa. Sono avvenimenti di cui noi siamo ritenuti responsabili, certo, ma che, generalizzando, avvengono per nostra imprudenza, imperizia o negligenza, cioè per "colpa" e non per "dolo", cioè non per volontà specifica di arrecare il danno. Il fatto che, a volte il danneggiato intraprenda la via del procedimento penale, dipende probabilmente dal fatto che esso viene usato come arma per ottenere un risarcimento più veloce e più ricco. In cambio della rinuncia al processo penale (quando possibile), infatti il responsabile ed il suo assicuratore possono essere disposti a sganciare qualche soldino in più senza fare troppa resistenza. La responsabilità penale, infatti, è personale, recita la Costituzione, quindi non posso chiedere ad altro di assumersi la colpa al posto mio, dietro a compenso da parte mia, invece la responsabili à civile non lo è e dunque posso chiedere ad una compagnia di assicurazioni di pagare un risarcimento al mio posto, purché io abbia stipulato un contratto in tal senso prima dell'incidente e di questo abbiamo tutti una certa esperienza diretta, essendo tutti intestatari di una assicurazione RCA (responsabilità civile auto), che non a caso non si chiama RPA (responsabilità penale auto). Come nel caso dell'incidente d'auto, se non vi mettete d'accordo, con una transazione cioè con un accordo con cui definite la questione, a decidere se siete o meno responsabili del danno subito dal vostro accompagnato, e a qualificarlo, sarà un tribunale. Però proprio per la ragione che nel mirino di avvocati, periti e Pm d'assalto finirà la guida sarà necessario che la medesima abbia la propria assicurazione personale, che, per non pagare, si sbatterà, per dimostrare che la guida non è responsabile di quanto ascrittogli. Tuttavia possiamo disinnescare lo stillicidio di richieste di danno per la "culata in terra" o per la "caviglia gonfia" con una semplice assicurazione per infortuni degli accompagnati. Quest' ultima non ha nulla a che vedere con l'assicurazione per la responsabilità civile poiché con la "infortuni" l'assicuratore si obbliga a pagare una certa somma (secondo parametri prestabiliti) per il semplice fatto del verificarsi dell'infortunio ed indipendentemente dalle colpe.
Se l'accompagnato scivola sulle foglie marce, dopo mezz'ora che gli dite "non correre che si scivola", e non si fa quasi nulla, potrebbe comunque tentare di accedere ad un risarcimento.
Meditate...gente...meditate...